Sara' considerato nullo e come non avente avuto luogo ogni accordo che verta sull'abbandono del diritto al congedo pagato annuale minimo prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3, o, salvo nei casi eccezionali previsti dall'articolo 9 della presente Convenzione, sulla rinuncia a detto congedo.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
