Sara' considerato nullo e come non avente avuto luogo ogni accordo che verta sull'abbandono del diritto al congedo pagato annuale minimo prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3, o, salvo nei casi eccezionali previsti dall'articolo 9 della presente Convenzione, sulla rinuncia a detto congedo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art11 · fonte su Normattiva