Art. 10 (Convenzione 135)
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno trasmesse dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
