1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie pervenutegli da parte dei membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale attirera' l'attenzione dei membri della Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
