Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione:

  • a)prendera', per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, le misure atte a rendere esecutive le disposizioni della presente Convenzione;
  • b)designera', in conformita' alla prassi nazionale, la o le persone alle quali spetta l'obbligo di assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
  • c)s'impegnera' ad incaricare servizi d'ispezione adeguati del controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, oppure a verificare che sia assicurata un'ispezione adeguata.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art14 · fonte su Normattiva