Art. 13 (Convenzione 136)
Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie affinche' tutti i lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene ricevano le istruzioni adeguate sulle misure di prevenzione da adottare per salvaguardare la salute ed evitare infortuni, nonche' sulle misure da prendere nel caso in cui dovessero manifestarsi sintomi di intossicazione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
