Art. 4 (Convenzione 137)
1. Gli effettivi dei registri verranno periodicamente rivisti allo scopo di fissarli ad un livello corrispondente alle necessita' del porto. 2. Qualora si rendera' necessaria una riduzione degli effettivi di un registro, verra' presa ogni misura opportuna per prevenire od attenuare ogni effetto pregiudizievole agli scaricatori di porto.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
