Art. 3 (Convenzione 137)
1. Saranno istituiti aggiornati dei registri per tutte le categorie professionali di scaricatori di parto, secondo le modalita' fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in materia di lavoro nei porti. 3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a lavorare secondo le modalita' fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
