1. Saranno istituiti aggiornati dei registri per tutte le categorie professionali di scaricatori di parto, secondo le modalita' fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in materia di lavoro nei porti. 3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a lavorare secondo le modalita' fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-137-art3 · fonte su Normattiva