Art. 2 (Convenzione 137)
1. Spetta alla politica nazionale sollecitare tutti gli ambienti interessati affinche' venga assicurato agli scaricatori, nella misura del possibile, un posto di lavoro stabile o regolare. 2. Si dovra' comunque assicurare agli scaricatori un periodo minimo di lavoro o un reddito minimo, il cui ammontare e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese e del porto interessati.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
