Art. 5 (Convenzione 137)
Allo scopo di trarre dai nuovi metodi di manutenzione i maggiori benefici sociali, spetta alla politica nazionale stimolare i datori di lavoro o le loro organizzazioni, da un lato, e le organizzazioni di lavoratori, dall'altro, a collaborare per il miglioramento della produttivita' nei porti, con il concorso, all'occorrenza, delle autorita' competenti.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
