Art. 9 (Convenzione 138)
1. L'autorita' competente dovra' adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione. 2. La legislazione nazionale o l'autorita' competente dovra' specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla Convenzione. 3. La legislazione nazionale o l'autorita' competente dovra' prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovra' avere e tenere a disposizione; detti registri e documenti dovranno indicare il nome e l'eta' o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di eta' inferiore ai diciotto anni.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
