Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prendere le opportune misure affinche' i lavoratori beneficine durante e dopo il loro impiego, di visite mediche, esami biologici o altri test o ricerche necessari a valutare la loro esposizione e a controllare il loro stato di salute relativamente ai rischi della loro professione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-139-art5 · fonte su Normattiva