delle Parti contraenti puo', previa comunicazione per via diplomatica, sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Protocollo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~protocollo-addiz-art3 · fonte su Normattiva