[1]Sospensione temporanea delle operazioni
[2]In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame piu' particolareggiato ed adottare una decisione.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
