[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica. 2. Il presente Accordo potra' essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potra' essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con preavviso di sei mesi. Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.
[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 9 marzo 1994
