[1]dell'ESRIN

[2]1. Ai sensi dei contratti di superficie della sede dell'ESRIN, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare su un Terreno per lo svolgimento delle proprie attivita' ufficiali in Italia. Ogni eventuale integrazione, rinnovo o modifica avverranno nel rispetto delle disposizioni degli stessi e ne costituiranno automaticamente parte integrante. 2. L'Allegato I lettera a) e lettera b) del presente Accordo definiscono rispettivamente l'ubicazione e l'estensione del Terreno della Sede dell'ESRIN. Per quanto attiene all'estensione, l'Italia adottera' ogni necessario provvedimento affinche' essa avvenga a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili al luogo della Sede dell'ESRIN ai sensi del presente Accordo. 3. L'Agenzia versera' all'Italia un canone annuale di 1 euro per l'utilizzo del Terreno.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art3 · fonte su Normattiva