1. Gli alloggi dell'equipaggio dovranno essere mantenuti puliti e in condizioni di abitabilita' convenienti, essi non dovranno essere utilizzati come luogo di immagazzinaggio delle merci o di viveri che non siano di proprieta' personale dei loro occupanti. 2. Il comandante o un ufficiale da lui espressamente incaricato a tale scopo, accompagnato da uno o piu' membri dell'equipaggio, procedera' almeno una volta alla settimana all'ispezione di tutti i locali che costituiscono l'alloggio dell'equipaggio; i risultati della ispezione saranno messi per iscritto.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
