La competente autorita' sara' tenuta ad ispezionare ciascuna nave e ad assicurarsi che gli alloggi dell'equipaggio siano conformi alle misure imposte da leggi e regolamenti, ogni qualvolta:
- a)si procedera' alla prima immatricolazione o ad una nuova immatricolazione di una nave;
- b)gli alloggi dell'equipaggio saranno stati consistentemente modificati o ricostruiti;
- c)un'organizzazione dei marittimi, riconosciuta tale bona fide e rappresentante tutto o parte dell'equipaggio, ovvero un numero prescritto o una prescritta percentuale dei membri dell'equipaggio, avra' denunziato alla competente autorita', nei termini prescritti e prontamente onde evitare ritardi alla nave, che gli alloggi dell'equipaggio non sono conformi alle disposizioni contemplate dalla convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
