La competente autorita' sara' tenuta ad ispezionare ciascuna nave e ad assicurarsi che gli alloggi dell'equipaggio siano conformi alle misure imposte da leggi e regolamenti, ogni qualvolta:

  • a)si procedera' alla prima immatricolazione o ad una nuova immatricolazione di una nave;
  • b)gli alloggi dell'equipaggio saranno stati consistentemente modificati o ricostruiti;
  • c)un'organizzazione dei marittimi, riconosciuta tale bona fide e rappresentante tutto o parte dell'equipaggio, ovvero un numero prescritto o una prescritta percentuale dei membri dell'equipaggio, avra' denunziato alla competente autorita', nei termini prescritti e prontamente onde evitare ritardi alla nave, che gli alloggi dell'equipaggio non sono conformi alle disposizioni contemplate dalla convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art5 · fonte su Normattiva