1. Trattandosi di navi contemplate al paragrafo 5 dell'articolo 10, la competente autorita' potra', relativamente ai membri dell'equipaggio ivi considerati, modificare i termini fissati nei precedenti articoli onde tener conto delle abitudini o degli usi locali; in particolare, essa potra' adottare disposizioni speciali riguardo al numero di occupanti per cabina, o riguardo all'allestimento delle mense e degli impianti sanitari. 2. Nel modificare i termini cosi' stabiliti, la competente autorita' sara' tuttavia tenuta a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, nonche' i minimi richiesti di superficie per questo personale, di cui all'articolo 10, paragrafo 5. 3. A bordo di navi su cui una qualsiasi categoria di membri dell'equipaggio sia composta di gente con abitudini ed usi nazionali molto diversi, alloggi ed altri locali abitativi distinti ed adeguati dovranno essere predisposti onde rispondere alle esigenze delle varie categorie. 4. Trattandosi di navi contemplate all'articolo 10, paragrafo 5, infermerie, mense ed impianti sanitari dovranno essere predisposti, quanto a numero e ad utilizzo pratico, sulla stessa base di quelli di navi di tipo analogo immatricolate nello stesso paese. 5. In occasione dell'elaborazione di regolamenti speciali in conformita' delle disposizioni del presente articolo, l'autorita' competente consultera' le organizzazioni, riconosciute bona fide della gente del mare interessata e le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori loro datori di lavoro.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
