1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la presente convenzione si applichera' alle navi la cui chiglia sia stata posta in cantiere successivamente all'entrata in vigore della convenzione per il paese in cui la nave e' stata immatricolata. 2. Trattandosi di nave completamente ultimata alla data di entrata in vigore di questa convenzione nel territorio di immatricolazione della nave e non rispondendo questa alle norme formulate nella Parte III di questa convenzione, la competente autorita' potra', previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinche' risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco, allorche':

  • a)la nave sia nuovamente immatricolata;
  • b)importanti modifiche strutturali o importanti riparazioni siano effettuate alla nave in ottemperanza ad un piano prestabilito e non a seguito di un incidente o di un'emergenza. 3. Trattandosi di nave in costruzione e/o in via di trasformazione alla data di entrata in vigore della presente convenzione nel territorio in cui la nave e' immatricolata, la competente autorita' potra' previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinche' risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco; tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione, a meno che non si proceda ad una nuova immatricolazione della nave. 4. Allorche' una nave - fatte salve quelle contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nonche' le navi cui la presente convenzione si applicava nel corso della loro costruzione - e' nuovamente immatricolata in un territorio successivamente alla data di entrata in vigore della convenzione, la competente autorita' potra', previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco. Tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione fintanto che non si sara' proceduto ad una nuova immatricolazione della nave.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art18 · fonte su Normattiva