1. Prima dell'inizio della costruzione di una nave, il progetto di quest'ultima indicante, in base alla scala prescritta, la dislocazione nonche' le disposizioni generali concernenti gli alloggi dell'equipaggio, dovra' esser sottoposto all'approvazione della competente autorita'. 2. Prima che inizi la costruzione degli alloggi dell'equipaggio, ovvero la modifica o la ricostruzione di detti alloggi a bordo di una nave gia' esistente, il progetto dettagliato di questi alloggi, unitamente a tutti i dati utili, dovra' essere sottoposto all'approvazione della competente autorita'; tale progetto dovra' specificare, su scala prescritta e nei termini prescritti, la destinazione di ogni, locale, la disposizione dell'arredo e di altri impianti, la natura e la dislocazione dei dispositivi di ventilazione, illuminazione e riscaldamento nonche' degli impianti sanitari. Nondimeno, in casi di emergenza o in caso di modifiche o ricostruzioni provvisorie eseguite fuori del paese di immatricolazione, bastera', ai fini del presente articolo, che i progetti siano successivamente sottoposti all'approvazione della competente autorita'.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art4 · fonte su Normattiva