1. Ogni Membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore una legge atta ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti II, III e IV della presente convenzione. 2. Detta legge:
- a)fara' obbligo alla competente autorita' di notificare le disposizioni adottate a tutti gli interessati;
- b)specifichera' le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;
- c)prescrivera' adeguate sanzioni per qualsiasi infrazione;
- d)dovra' prevedere l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione in grado di garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni adottate;
- e)fara' obbligo alla competente autorita' di consultare le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori nonche' quelle dei marittimi riconosciute tali bona fide, onde elaborare regolamenti e collaborare per quanto possibile con le parti interessate per l'applicazione di essi.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
