1. Tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di operazioni portuali dovranno essere sottoposti a controlli eseguiti conformemente alla legislazione nazionale da persona competente prima di essere messi in funzione per la prima volta e dopo che qualsiasi modifica o riparazione importante sia stata effettuata su una parte che possa coinvolgere la sicurezza. 2. Le attrezzature di sollevamento facenti parte dell'attrezzatura di una nave saranno sottoposte ad ulteriori controlli almeno una volta ogni cinque anni. 3. Le attrezzature di sollevamento di banchina saranno sottoposte ad ulteriori controlli agli intervalli prescritti dalla competente autorita'. 4. Al termine di ogni controllo dell'attrezzatura di sollevamento o dell'accessorio di operazione portuale eseguito in conformita' alle disposizioni del presente articolo, l'attrezzatura o l'accessorio sara' sottoposto ad approfonditi esami e dovra' essere certificato dalla persona che avra' effettuato il controllo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art22 · fonte su Normattiva