Art. 13 (Convenzione 133)
1. Nel caso di una nave completamente terminata alla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore per il paese in cui la nave e' immatricolata, e che e' al di sotto delle prescrizioni della convenzione, l'autorita' competente potra', dopo essersi consultata con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide dalla gente di mare, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili - tenuto conto in particolar modo dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall'applicazione degli articoli 5, 8 e 10 - allorche':
- a)la nave sara' nuovamente immatricolata;
- b)importanti modifiche di struttura o riparazioni maggiori saranno fatte alla nave in seguito all'applicazione di un piano prestabilito, e non in seguito ad un incidente o ad un caso di urgenza. 2. Nel caso di una nave in costruzione e/o in trasformazione alla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore per il territorio di immatricolazione, l'autorita' competente potra', previa consultazione con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall'applicazione degli articoli 5, 8 e 10; tali modifiche costituiranno un'applicazione definitiva dei termini della convenzione. 3. Quando una nave - a meno che non si tratti di nave di cui si faccia menzione ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o alla quale la presente convenzione fosse applicabile nel corso della costruzione - e' nuovamente immatricolata in un territorio dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, l'autorita' competente potra', previa consultazione delle organizzazioni di armatori e/o, con gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, esigere che siano apportate alla nave, allo scopo di renderla conforme alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall'applicazione degli articoli 5, 8 e 10; tali modifiche costituiranno un'applicazione definitiva dei termini della convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
