Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 4 (Convenzione 133)
1. Ogni Stato membro contraente della presente convenzione s'impegna a mantenere in vigore una legislazione atta ad assicurarne l'applicazione. 2. La suddetta legislazione:
- a)vincolera' L'autorita' competente a notificare a tutti gli interessati le disposizioni che verranno adottate;
- b)indichera' le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;
- c)prescrivera' sanzioni adeguate per ogni infrazione;
- d)prevedera' l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione atto a garantire effettivamente l'osservanza delle disposizioni adottate;
- e)vincolera' l'autorita' competente a consultare le organizzazioni di armatori e/o gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, allo scopo di elaborare i regolamenti e di collaborare per quanto possibile con le parti interessate all'applicazione di questi regolamenti.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
