1. Ogni Stato membro contraente della presente convenzione s'impegna a mantenere in vigore una legislazione atta ad assicurarne l'applicazione. 2. La suddetta legislazione:

  • a)vincolera' L'autorita' competente a notificare a tutti gli interessati le disposizioni che verranno adottate;
  • b)indichera' le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;
  • c)prescrivera' sanzioni adeguate per ogni infrazione;
  • d)prevedera' l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione atto a garantire effettivamente l'osservanza delle disposizioni adottate;
  • e)vincolera' l'autorita' competente a consultare le organizzazioni di armatori e/o gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, allo scopo di elaborare i regolamenti e di collaborare per quanto possibile con le parti interessate all'applicazione di questi regolamenti.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art4 · fonte su Normattiva