Art. 11 (Convenzione 143)
1. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine "lavoratore migrante" designa una persona che emigra o e emigrata da una paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualita' di lavoratore migrante. 2. La presente parte non si applica:
- a)ai lavoratori frontalieri;
- b)agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo;
- c)ai marittimi;
- d)alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione;
- e)alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale Paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
