1. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine "lavoratore migrante" designa una persona che emigra o e emigrata da una paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualita' di lavoratore migrante. 2. La presente parte non si applica:

  • a)ai lavoratori frontalieri;
  • b)agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo;
  • c)ai marittimi;
  • d)alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione;
  • e)alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale Paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art11 · fonte su Normattiva