Art. 5 (Convenzione 109)
1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione potra', con dichiarazione in allegato allo strumento di ratifica, escludere da essa la Parte II di detta convenzione. 2. Fatti salvi i termini di una tale dichiarazione, le disposizioni di cui alla Parte II della convenzione avranno effetto al pari delle altre disposizioni contemplate dalla convenzione. 3. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione dovra' fornire anche dati concernenti il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato che sia impiegato a bordo di una delle navi cui la convenzione si applica. 4. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione potra' in seguito, con una nuova dichiarazione, notificare al Direttore generale la sua accettazione della Parte II; le disposizioni della Parte II diverranno vigenti per il suddetto Membro a partire dalla data di registrazione della notifica da parte del Direttore generale. 5. Fintanto che resta valida la dichiarazione fatta conformemente ai termini del paragrafo I del presente articolo, ogni Membro potra' dichiarare che intende accettare la Parte II sotto forma di raccomandazione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
