[1]Articolo IV.

[2]1. L'estradizione non e' concessa se:

  • a)lo Stato richiesto considera il reato in questione come un reato di natura politica: oppure
  • b)lo Stato richiesto ritiene che la domanda di estradizione sia stata avanzata allo scopo di perseguire o punire la persona richiesta per ragioni di razza, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche. 2. I seguenti reati si presume che non siano reati di natura politica qualora le circostanze nelle quali sono stati commessi comportino un pericolo per la vita o per la liberta' di una persona:
  • a)omicidio, sequestro di persona o altri atti di violenza contro la persona o la liberta' di un individuo nei cui confronti una Parte contraente debba accordare una speciale protezione in base al diritto internazionale;
  • b)atti di violenza contro i locali ufficiali, all'alloggio privato o ai mezzi di trasporto di una persona di cui alla lettera a); oppure
  • c)ogni reato di cui ai punti 20 e 21 dell'allegato.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artiv · fonte su Normattiva