[1]Articolo IV.
[2]1. L'estradizione non e' concessa se:
- a)lo Stato richiesto considera il reato in questione come un reato di natura politica: oppure
- b)lo Stato richiesto ritiene che la domanda di estradizione sia stata avanzata allo scopo di perseguire o punire la persona richiesta per ragioni di razza, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche. 2. I seguenti reati si presume che non siano reati di natura politica qualora le circostanze nelle quali sono stati commessi comportino un pericolo per la vita o per la liberta' di una persona:
- a)omicidio, sequestro di persona o altri atti di violenza contro la persona o la liberta' di un individuo nei cui confronti una Parte contraente debba accordare una speciale protezione in base al diritto internazionale;
- b)atti di violenza contro i locali ufficiali, all'alloggio privato o ai mezzi di trasporto di una persona di cui alla lettera a); oppure
- c)ogni reato di cui ai punti 20 e 21 dell'allegato.
Testo vigente dal 3 maggio 1985
