dell'estradizione L'estradizione non sara' concessa se:

  • a)il reato per il quale viene richiesta l'estradizione e considerato dalla Parte richiesta reato politico; o
  • b)la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione, motivata da un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalita' o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione della suddetta persona possa venire pregiudicata a causa di una qualsiasi di queste ragioni; o
  • c)il reato per il quale viene richiesta l'estradizione costituisce reato per la legge militare e non e previsto dal diritto penale comune; o
  • d)nella Parte richiesta oppure in uno Stato terzo sia stata pronunciata una sentenza definitiva per il reato per il quale si chiede l'estradizione della persona; o
  • e)nei confronti della persona di cui e chiesta la consegna, l'azione penale o l'esecuzione della pena e prescritta per decorso del tempo secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art4 · fonte su Normattiva