Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985
Art. 4 (Trattato)
dell'estradizione L'estradizione non sara' concessa se:
- a)il reato per il quale viene richiesta l'estradizione e considerato dalla Parte richiesta reato politico; o
- b)la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione, motivata da un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalita' o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione della suddetta persona possa venire pregiudicata a causa di una qualsiasi di queste ragioni; o
- c)il reato per il quale viene richiesta l'estradizione costituisce reato per la legge militare e non e previsto dal diritto penale comune; o
- d)nella Parte richiesta oppure in uno Stato terzo sia stata pronunciata una sentenza definitiva per il reato per il quale si chiede l'estradizione della persona; o
- e)nei confronti della persona di cui e chiesta la consegna, l'azione penale o l'esecuzione della pena e prescritta per decorso del tempo secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
