Una persona non sara' estradata:

  • a)se il reato per il quale l'estradizione e domandata e considerato dalla Parte richiesta come un reato di carattere politico; o
  • b)se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione e stata in realta' avanzata allo scopo di giudicarla o punirla per un reato di carattere politico o comunque per ragioni di razza, religione, nazionalita' od opinioni politiche; o
  • c)se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la persona stessa potrebbe, se estradata, subire pregiudizio all'atto del suo processo per il reato per il quale l'estradizione e stata domandata, o essere punita o detenuta, o vedere limitata la sua liberta' personale, per ragioni di razza, religione, nazionalita' o opinioni politiche.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art7 · fonte su Normattiva