[1]Articolo XVIII.

[2]Tutti i documenti presentati in conformita' alle disposizioni del presente Trattato sono accompagnati da una traduzione certificata conforme secondo le leggi dello Stato richiedente. Tali traduzioni sono ammesse come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artxviii · fonte su Normattiva