[1]Articolo XVII.
[2]1. Il transito di una persona estradata da uno Stato terzo ad una delle Parti contraenti, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, e' consentito a richiesta, nel rispetto delle leggi di quest'ultima Parte contraente; tale transito, tuttavia, potra' essere rifiutato con le stesse motivazioni in base alle quali l'estradizione della persona potrebbe essere negata a termini del presente Trattato. 2. La Parte contraente che richiede il transito deve fornire ogni documentazione richiesta dall'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 3 maggio 1985
