[1]Articolo XIX.
[2]Le spese sostenute sul territorio dello Stato richiesto, in relazione all'estradizione, sono a carico di quest'ultimo. I servizi competenti dello Stato richiesto assisteranno lo Stato richiedente nella procedura di estradizione. Le spese relative alla traduzione fuori dal territorio dello Stato richiesto, nonche' quelle relative al transito, sono a carico dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 3 maggio 1985
