[1]Articolo XIX.

[2]Le spese sostenute sul territorio dello Stato richiesto, in relazione all'estradizione, sono a carico di quest'ultimo. I servizi competenti dello Stato richiesto assisteranno lo Stato richiedente nella procedura di estradizione. Le spese relative alla traduzione fuori dal territorio dello Stato richiesto, nonche' quelle relative al transito, sono a carico dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artxix · fonte su Normattiva