[1]Articolo XXII.
[2]Dalla sua entrata in vigore il presente Trattato sostituisce ed abroga, nelle relazioni fra le Parti contraenti, il Trattato fra la Gran Bretagna e l'Italia relativo all'estradizione dei malfattori fuggitivi, firmato a Roma il 5 febbraio 1873 e la dichiarazione di rettifica di un errore nell'articolo XVIII del Trattato, firmata a Roma il 7 maggio 1873.
Testo vigente dal 3 maggio 1985
