[1]Articolo XXIV

[2]1. - Con l'entrata in vigore del presente Trattato, le disposizioni del Trattato per la reciproca consegna dei trasgressori fuggitivi, firmato a Roma il 5 febbraio 1873 (citato nel presente articolo come "il Trattato del 1873") cesseranno di avere efficacia nei rapporti tra la Repubblica italiana e l'Australia. 2. - Il presente Trattato si applichera' ad ogni reato commesso prima della sua entrata in vigore, purche' il reato stesso sia previsto dal Trattato del 1873 e dall'Articolo II del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxxiv · fonte su Normattiva