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Tutte le concessioni o diritti di proprieta' nel suddetto territorio che sono stati riconosciuti validi dal precedente Governo e sono posseduti da privati o da associazioni alla data del trasferimento del territorio stesso, saranno riconosciuti validi dal Governo italiano al quale saranno trasferiti tutti i diritti e gli obblighi del precedente Governo nei riguardi delle dette concessioni. Rimane stabilito che le concessioni ed i diritti di proprieta' saranno esercitati in conformita' delle leggi generali e dei regolamenti in vigore della colonia italiana della Somalia meridionale e che il Governo italiano potra' imporre ai concessionari e proprietari tutte le necessarie limitazioni per l'esecuzione di lavori di utilita' pubblica, accordando alle suddette persone gli stessi compensi o indennita' a cui avrebbero diritto i sudditi italiani in casi analoghi.

Testo in vigore dal 23 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1587~art7 · fonte del testo