1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica della nuova convenzione comportante una revisione, da parte di un Membro comporterebbe a pieno diritto, nonostante il precedente articolo 17 la denuncia immediata della presente Convenzione, con la riserva che la nuova convenzione comportante revisione, sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art21 · fonte su Normattiva