1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione, comporterebbe, ipso jure, nonostante il precedente articolo 10, denuncia immediata della presente Convenzione con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di restare aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~convention-145-art14 · fonte su Normattiva