[1]1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, ipso jure, nonostante il precedente art. 11, denuncia immediata della presente convenzione, purche' la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

[2]2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e contenuto, per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-127-art15 · fonte su Normattiva