In casi eccezionali l'autorita' competente o l'organismo appropriato di ciascun paese possono adottare delle disposizioni per sostituire il congedo annuale dovuto in base alla presente Convenzione con un indennita' pecuniaria almeno equivalente alla rimunerazione prevista dall'articolo 7.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art9 · fonte su Normattiva