1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione, e salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione:

  • a)la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe, di diritto, nonostante l'articolo 28 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso vigente nella sua forma e portata per i membri che l'avessero ratificata e che non intendessero ratificare la convenzione riveduta.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art32 · fonte su Normattiva