1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione comportante una revisione, implicherebbe a pieno diritto nonostante il precedente articolo 7, la denuncia immediata della presente convenzione, subordinatamente al fatto che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~convention-147-art11 · fonte su Normattiva