1. La presente Convenzione e' aperta alla ratifica dei Membri che sono parti degli strumenti internazionali qui sotto elencati o, per quanto attiene a quelli previsti dal comma c) ne hanno applicato le disposizioni:

  • a)la convenzione internazionale per la salvaguardia delle vite umane in mare del 1960 o del 1974, od ogni convenzione di revisione di queste due convenzioni;
  • b)la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 ed ogni convenzione comportante la revisione della stessa;
  • c)le norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1960, o la convenzione sulle norme internazionali per prevenire gli abbordaggi in mare del 1972, od ogni convenzione che comporti la revisione di tali strumenti internazionali. 2. La presente convenzione e' inoltre aperta alla ratifica di ogni Membro che si impegni, al momento della detta ratifica a soddisfare le condizioni alle quali il paragrafo precedente subordina la ratifica e che non abbia ancora adempito. 3. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~convention-147-art5 · fonte su Normattiva