Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati

Art. 37 — Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice

1. In deroga all'articolo 31, il Consiglio, se riunito in sessione, puo' limitare o sospendere con voto speciale le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo. 2. Se il Consiglio non e' riunito in sessione, il direttore esecutivo, previa consultazione del presidente, puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 31 al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo. 3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 14, il Consiglio si riunisce entro sette giorni dalla data della restrizione o della sospensione e, con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese, senza imporre alcuna restrizione in virtu' del presente articolo.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art37 · fonte su Normattiva