Art. 14 — Sessioni
1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre. 2. Oltre alle sessioni, in circostanze stabilite nel presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta:
- a)il presidente del Consiglio;
- b)il direttore esecutivo;
- c)la maggioranza dei membri esportatori;
- d)la maggioranza dei membri importatori;
- e)uno o piu' membri esportatori che dispongano di almeno 200 voti, oppure
- f)uno o piu' membri importatori che dispongano di almeno 200 voti. 3. Le sessioni vengono tenute nelle sedi dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio, con vota speciale, non disponga altrimenti. Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, il membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio. 4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo con un preavviso di almeno trenta giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno sette giorni di anticipo.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
