Art. 40 — Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio
1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di Singapore e le valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il direttore esecutivo, a norma dell'articolo 37, oppure i membri, in conformita' dell'articolo 14, possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni gia' emanate dal direttore esecutivo in virtu' dell'articolo 37, e puo' decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti, compresa la possibilita' di rivedere la gamma dei prezzi, secondo i principi di cui ai primi capoversi dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 32. 2. Con voto speciale il Consiglio puo' stabilire una procedura per determinare una notevole variazione nelle parita' di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio. 3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilita' di impiegare un'unica valuta.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
