1. In conformita' della valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articolo 47, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato. 2. Per favorire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio puo' raccomandare ai membri di definire, nelle adeguate sedi internazionali, disposizioni pratiche e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art50 · fonte su Normattiva