agli scambi 1. In conformita' della valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articol 46, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato. 2. Per favorire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio puo' raccomandare ai membri di definire, nelle adeguate sedi internazionali, disposizioni pratiche e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli, e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i rusultati di dette raccomandazioni.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art49 · fonte su Normattiva