Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati

Art. 51 — Trasporto e strutture di mercato nel settore della gomma naturale

Il Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonche' il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art51 · fonte su Normattiva