Art. V I risultati ottenuti dalla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo previsti da questo Accordo apparterranno ugualmente alle due Parti. Se i risultati ottenuti fossero suscettibili di brevetti, le Parti dovranno sottoscrivere Accordi speciali in conformita' con la legislazione interna di ciascuna di Esse.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artv · fonte su Normattiva