Art. IV Il finanziamento delle attivita' previste nel presente Accordo sara' determinato, di comune accordo, in ciascun programma o progetto di cooperazione scientifica e tecnologica che le Parti convengano di realizzare.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artiv · fonte su Normattiva